News


In arrivo la normativa comunitaria sul diritto d’autore.

Il 9.4.2001 è stata emanata la direttiva comunitaria “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”. Lo scopo della direttiva consiste nell’adeguare la tutela del diritto d’autore agli sviluppi tecnologici, in modo specifico quelli legati ad Internet, ed alle numerose occasioni di violazioni ad essi connesse. Lo strumento, costituito dalla direttiva comunitaria, consentendo di creare a livello europeo una normativa uniforme sul diritto d’autore, permette di raggiungere, in ogni Stato membro, un livello pressoché omogeneo di tutela. Il nucleo normativo fondamentale, della direttiva in oggetto, riguarda la disciplina dei diritti d’autore di natura economica, che consistono nel diritto esclusivo di riproduzione, nel diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, nonché in quello di distribuzione delle opere.

Passando ad una analisi più dettagliata di ogni singolo diritto esclusivo dell’autore, di natura economica, si rileva l’ampia portata attribuita al diritto di riproduzione. La direttiva comunitaria, infatti, fa riferimento al diritto esclusivo di vietare o autorizzare la riproduzione “diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma” delle opere, includendo, nella fattispecie, il prelievo, ad esempio, di file musicali tramite la rete, ovvero di file che contengono opere cinematografiche. Dal contenuto di ampia portata attribuito al diritto in questione, deriva l’illiceità della riproduzione, che consegue ad ogni operazione di “prelievo” dalla rete di file, ove non autorizzata dal titolare del diritto. L’autore, inoltre, è titolare esclusivo del diritto di autorizzare o vietare “qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle opere, compresa la messa a disposizione del pubblico” delle opere medesime “in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. Lo scopo della norma, in questo caso, è quello di eliminare la diffusione di opere protette dal diritto d’autore, tramite la pubblicazione su siti Internet, accessibili in ogni tempo e in ogni luogo. Infine, la direttiva attribuisce all’autore il diritto esclusivo di autorizzare o vietare “qualsiasi forma” di distribuzione al pubblico delle opere o di copie delle stesse, “attraverso la vendita o in altro modo”. La direttiva, tra le eccezioni facoltative ai diritti previsti, ne prevede una di carattere obbligatorio e inderogabile per ogni Stato membro. Quest’ultima eccezione consiste nella possibilità di compiere atti di riproduzione temporanea, purché non abbiano rilevanza economica e costituiscano, invece, una fase essenziale di un procedimento tecnico, volto all’utilizzo legittimo di un’opera.