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· Abbandono del domicilio coniugale e violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 5.9.2000, n. 9440, ha ribadito che è “giustificato l’allontanamento quando ci si trovi in presenza non di un qualsiasi contrasto ma di un comportamento dell’altro coniuge così ingiurioso o iniquo da rendere all’altro impossibile o gravemente penosa la convivenza”. In tal caso, non ricorre la violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570, primo comma, c.p.

Secondo tale articolo, infatti, “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni”. La sentenza che si riporta costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale.