News


Improponibilità della domanda giudiziale proposta dal liquidatore di una società di capitali cancellata

La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte attiene al pagamento, da parte di una società già liquidata e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 2005, di una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate nel 2008.

La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte attiene al pagamento, da parte di una società già liquidata e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 2005, di una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate nel 2008.
La Corte, più precisamente, giunge ad affermare che:

  1. la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore della società cancellata è improponibile. L’effetto estintivo che produce la cancellazione e che si verifica, ex art. 2495, comma 2, c.c., anche se alla società sopravvivono dei debiti, determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore dello stesso, così come la successione del soci alla società ai fini dell’esercizio delle azioni dei creditori insoddisfatti;

  2. l’inammissibilità della stessa cartella di pagamento spiccata a carico della società, ormai inesistente, posto che nessuna esecuzione forzata poteva essere promossa nei confronti della società.

La Corte, pertanto, con la sentenza n. 28187 del dicembre del 2013, cassava tanto la sentenza di secondo quanto quella di primo grado, per nullità dei relativi procedimenti, atteso che quello introduttivo era ammissibile unicamente per la rilevabilità d’ufficio della nullità della cartella di pagamento.