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Legittimo il recesso dal preliminare se manca il certificato di abitabilità

La Corte di Cassazione torna a riaffermare la fondatezza ed attualità del costante orientamento giurisdizionale formatosi in materia di compravendita di beni immobili.

La Corte di Cassazione torna a riaffermare la fondatezza ed attualità del costante orientamento giurisdizionale formatosi in materia di compravendita di beni immobili.
Più precisamente, i Giudici hanno ribadito l’essenzialità rappresentata dal certificato di abitabilità ai fini del corretto perfezionarsi del contratto di vendita di un immobile. L’assenza di tale certificato, infatti, integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale in capo al venditore per consegna del c.d. “aliud pro alio”, rilevabile dal compratore in via di eccezione, ex art. 1460 c.c., ovvero ex art. 1373 c.c., ai fini del diritto di recesso dal contratto. Esercitato il diritto di recesso, si riconosce, altresì, al compratore, il diritto a trattenere, a titolo di risarcimento danni, la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.