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Parametri speciali a tutela dell’ambiente come limiti minimi di tollerabilità delle immissioni

Chiamata a dirimere una controversia in materia condominiale (immissioni acustiche provenienti dall’ascensore condominiale- citazione in giudizio del Condomino) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25019 del novembre del 2013, ha chiarito l’utilizzabilità dei criteri previsti da norme di diritto pubblico in materia di determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore.

Chiamata a dirimere una controversia in materia condominiale (immissioni acustiche provenienti dall’ascensore condominiale- citazione in giudizio del Condomino) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25019 del novembre del 2013, ha chiarito l’utilizzabilità dei criteri previsti da norme di diritto pubblico in materia di determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore.
Nel caso di specie, portato all’attenzione della Corte, si richiamavano, in particolare, i parametri del D.P.C.M. del 1991, intitolato: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
Con la pronuncia richiamata, la Corte, accogliendo le doglianze della condomina ricorrente, afferma che i criteri previsti in norme speciali possono essere utilizzate come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e, quindi, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati, purchè considerati come limite minimo e non massimo. Tale considerazione, alla luce del fatto che i parametri dettati dal D.P.C.M. del 1991 sono meno rigorosi di quelli applicabili ai sensi dell’art. 844 c.c.