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In tema di “Danni da insidia stradale”

Con la sentenza n. 6903/2012 la Cassazione, ritornando sul tema dei danni derivanti da c.d “insidie stradali” ha recuperato i principi sin ora elaborati dalla giurisprudenza e che si concentrano, sostanzialmente, ad approfondire due aspetti. Da un lato, cioè, si esamina il tema della “responsabilità della P.A.”, dall’atro, la condotta dell’utente, al fine di verificare la sussistenza o meno di un suo concorso di colpa.

Con la sentenza n. 6903/2012 la Cassazione, ritornando sul tema dei danni derivanti da c.d “insidie stradali” ha recuperato i principi sin ora elaborati dalla giurisprudenza e che si concentrano, sostanzialmente, ad approfondire due aspetti. Da un lato, cioè, si esamina il tema della “responsabilità della P.A.”, dall’atro, la condotta dell’utente, al fine di verificare la sussistenza o meno di un suo concorso di colpa.
Sotto il primo profilo, quindi, si afferma che: ricorre la fattispecie di cui all’art. 2051 C.c., ovvero “Danno cagionato da cose in custodia”, quando vi è la possibilità concreta che la P.A. eserciti la custodia di un tratto di strada e quando sia proprio l’attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada stessa.
Sotto il profilo del “concorso di colpa dell’utente”, si rileva che lo stesso interviene quando il comportamento dello stesso sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la causa del danno e il danno stesso, ovvero quando vi sia comunque colpa nell’utente. Nel primo caso, deve escludersi la responsabilità della P.A., nel secondo, invece, la condotta dell’utente comporterà una diminuzione della responsabilità della P.A. in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso.