News


Non sussiste litisconsorzio necessario tra Agenzia ed Equitalia in sede di impugnazione della cartella di pagamento.

Con la sentenza n. 11210/2012, la Corte di Cassazione ha precisato che, in sede di impugnazione a cartelle di pagamento, non sussista litisconsorzio necessario tra l’Agenzia che ha iscritto a ruolo e l’Ente preposto alla riscossione. Spetta, infatti, al contribuente scegliere contro chi proporre ricorso.

Con la sentenza n. 11210/2012, la Corte di Cassazione ha precisato che, in sede di impugnazione a cartelle di pagamento, non sussista litisconsorzio necessario tra l’Agenzia che ha iscritto a ruolo e l’Ente preposto alla riscossione. Spetta, infatti, al contribuente scegliere contro chi proporre ricorso.

In virtù di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia che aveva sollevato la nullità dell’impugnazione in quanto la stessa era stata notificata solo ad Equitalia.