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Non vi è equivalenza tra il reato di cui all’art. 570 c.p. e l’inadempimento civile

Con la sentenza n. 25596/2012, la Cassazione ha sancito un principio fondamentale in tema di pagamento dell’assegno di mantenimento a favore della prole, affermando che non commette il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, il genitore che è in ritardo nel pagamento dell’assegno medesimo, a causa della particolare situazione in cui lo stesso versa.

Con la sentenza n. 25596/2012, la Cassazione ha sancito un principio fondamentale in tema di pagamento dell’assegno di mantenimento a favore della prole, affermando che non commette il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, il genitore che è in ritardo nel pagamento dell’assegno medesimo, a causa della particolare situazione in cui lo stesso versa.

A sostegno della sua posizione, la Corte entra nel merito delle caratteristiche della fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c.p. ed evidenzia che per integrare il reato di che si tratta devono ricorrere i seguenti elementi: sul piano oggettivo, un inadempimento che per le sue caratteristiche sia idoneo ad incidere apprezzabilmente sul sostentamento della prole; sul piano soggettivo, il dolo del soggetto agente, ovvero la volontà di non voler corrispondere l’assegno di mantenimento.