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Assegnazione della casa familiare e diritto di opporre a terzi il relativo provvedimento.

Con sentenza del 26.7.2002, n. 11096, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, ai sensi dell’art. 11 della legge 6.3.1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), “[…] il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto”.

La Corte di Cassazione è intervenuta, a Sezioni Unite, per porre fine alla controversa interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 11 della legge n. 74/87. Il comma 6 dell’articolo citato dispone che “[…] l’assegnazione (della casa familiare n.d.r.), in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”. Secondo alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, il richiamo, contenuto nell’articolo 11 cit., all’articolo 1599 c.c. rende opponibile al terzo acquirente, ma nel limite dei nove anni dall’assegnazione, anche il provvedimento non trascritto intervenuto anteriormente alla vendita; secondo altre pronunce, invece, il legislatore ha imposto un onere imprescindibile di trascrizione, senza distinguere tra durata infra e ultra novennale. Ne consegue che l’assegnazione della casa familiare può essere opposta ai terzi acquirenti solo se trascritta. Le sezioni Unite hanno statuito che il richiamo, contenuto nell’art. 1 legge n. 74/87, all’art. 1599 c.c. assimila il diritto dell’assegnatario a quello del conduttore: il primo potrà opporre il provvedimento di assegnazione, non trascritto, della casa familiare al terzo, che abbia acquistato in data successiva, per un periodo di nove anni a decorrere dall’assegnazione stessa.