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Il Garante della Privacy interviene con alcune precisazioni sul contenuto del D. Lgs. 28.12.2001, n. 467

La legge 31.12.1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ha subito alcune modifiche in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 28.12.2001, n. 467. In particolare, il decreto citato ha modificato la disposizione della legge, relativa all’obbligo gravante sul titolare del trattamento dei dati personali di notificare al Garante l’intenzione di procedere al trattamento stesso. Tali modifiche non sono ancora entrate in vigore, ma il Garante ha ritenuto opportuno intervenire con alcune precisazioni, al fine di porre fine all’incertezza interpretativa delle norme così come modificate. In particolare, il Garante ha precisato che la nomina del responsabile del trattamento rimane facoltativa. Pertanto, l’art. 4 del d.lgs. n. 467/2001, nella parte in cui dispone che nella informativa all’interessato va nominato un responsabile, non ha inteso rendere obbligatoria la nomina del responsabile stesso.

L’art. 4 del d.lgs. n. 467/2001 ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 10 della legge n. 675/96. Quest’ultimo prevede che l’interessato al trattamento dei propri dati personali ha il diritto di ottenere la previa comunicazione, oralmente o per iscritto, del nome (o denominazione), della residenza (o sede) del titolare, nonché di almeno un responsabile, da individuare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’art. 13. Nonostante la lettera della legge, il Garante della Privacy ha precisato che la nomina di un responsabile del trattamento dei dati rimane una facoltà in capo al titolare del trattamento. Inoltre, il comma 3 dell’art. 7 della legge citata, che statuiva: “la notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento”, è stato abrogato dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 467/2001. L’art. 7 prevede, in capo al titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali, l’obbligo di darne comunicazione al Garante. Era previsto, altresì, che nel modello di notifica dovessero essere indicati i responsabili del trattamento e che avessero un obbligo di sottoscrizione. La disposizione così come formulata, obbligava ad integrare la notifica ogni qualvolta vi fosse un subentro di nuovi responsabili del trattamento. L’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 467/2001, ha abrogato l’obbligo di sottoscrizione del responsabile. Il Garante ha, quindi, precisato che non è necessario procedere ad una nuova notificazione nell’ipotesi in cui viene aggiunto o cambiato uno dei responsabili già indicati nella precedente comunicazione. Le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 467/2001 entreranno in vigore non appena verrà modificato il regolamento dell’Ufficio del Garante.