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La riforma della legge fallimentare.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che apporta modifiche al R.D. 16.3.1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare. Le novità sono sia di carattere formale, sia di carattere sostanziale. Tra le prime rileva l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, della Legge citata. In seguito a tale abrogazione, sono espressamente espunti dall’ordinamento i criteri ivi previsti ai fini della individuazione del “piccolo imprenditore”. Di fatto, a seguito della abrogazione già intervenuta dell’imposta di ricchezza mobile e successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del comma 2, nella parte in cui affermava che il piccolo imprenditore doveva avere un capitale investito non superiore a lire novecentomila, il fallimento dell’imprenditore che presentasse quei requisiti non poteva essere comunque dichiarato. La nozione di piccolo imprenditore, quindi, deve essere ricondotta a quella contenuta nell’art. 2083 del codice civile. Le novità di carattere sostanziale introdotte dalla riforma riguardano, per molti aspetti, la sfera personale del debitore fallito.

Il disegno di legge prevede, all’art. 14, una modificazione sostanziale dell’art. 49, L. fall. Si prevede, infatti, la sostituzione dell’obbligo di residenza del fallito, con l’obbligo di “[…] comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza, o comunque del proprio domicilio o della propria sede […]”. Il soggetto dichiarato fallito, quindi, può allontanarsi dalla propria residenza senza ottenere una previa autorizzazione del giudice delegato. Avrà l’obbligo di comunicare al curatore l’eventuale trasferimento della propria residenza, domicilio o sede. Altra novità di carattere sostanziale riguarda la sostituzione della disposizione contenuta nell’art. 50, cc. 2 e 3, L. fall. L’attuale comma 2 prevede che: “le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale”. L’art. 15 del disegno di legge, invece, prevede che: “le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento”. Ne consegue con la chiusura della procedura fallimentare il soggetto riacquista la capacità giuridica perduta a seguito della dichiarazione del fallimento.