News


La “società europea” come nuovo modello di società per azioni per le imprese comunitarie.

Nel dicembre 2000, il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea aveva raggiunto un accordo sul regolamento relativo allo Statuto della “società europea”: il testo relativo, trasmesso alla commissione giuridica del Parlamento europeo, è stato approvato all’unanimità il 26 giugno u.s. La Società europea rappresenta un nuovo tipo di società per azioni, che mantiene una propria autonomia rispetto ai modelli esistenti presso gli Stati membri. La sua costituzione può avvenire tra società di Stati membri diversi, attraverso il ricorso ad una disciplina comune, che permette di superare gli ostacoli connessi all’esistenza di diversi sistemi giuridici nazionali. Lo schema di regolamento prevede, comunque, che le prime società europee possano essere costituite a partire dal 2004.

Lo schema di regolamento, recentemente approvato dal Parlamento europeo, rappresenta una tappa intermedia nel lungo processo di riforma iniziato nel 1965 e relativo alla costituzione di una società commerciale, di tipo europeo. A questo punto è compito dei singoli Stati membri predisporre gli strumenti necessari alla applicazione della disciplina comunitaria: a tal fine è previsto che la disciplina comunitaria entri in vigore dal 2004. La costituzione della società europea può avvenire attraverso fusione, creazione di una holding, trasformazione, o, infine, mediante creazione di una filiale comune. Presupposto necessario rimane, comunque, l’appartenenza delle società interessate a stati membri diversi, ovvero la presenza di uno stabilimento in altro stato membro. In questo ultimo caso, quindi, anche società di uno stesso Stato membro possono costituire una società europea holding, purchè operino in un altro Stato attraverso uno stabilimento. L’organizzazione interna della S.E. può avere alla base una assemblea generale degli azionisti e un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza, oppure una assemblea generale ed un unico organo di amministrazione: la scelta tra i due sistemi organizzativi è rimessa alle previsioni statutarie. Lo schema di regolamento contiene nessuna disposizione in materia fiscale, tanto da rinviare, per questo aspetto, alle discipline nazionali.