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Legittima la confisca del ciclomotore di proprietà del padre del minore autore della violazione

La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., 1.6.2000, n. 7268, ha affermato che il genitore non è persona estranea alla violazione del codice della strada commessa dal figlio minore. Pertanto, “colui che è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, autore materiale della violazione amministrativa (ma non imputabile ex lege), ne risponde in via diretta” e subisce la sanzione accessoria consistente nella confisca del ciclomotore, nelle ipotesi in cui essa è prevista dal codice.

La Corte ha fatto applicazione dei principi di cui alla legge 689/81. L’art. 2 di questa legge ha carattere generale e si applica anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada. la norma prevede che l’autore della violazione non può essere assoggettato a sanzione se non è imputabile. Il secondo comma dell’art. 2 citato prevede che “della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che rovi di non avere potuto impedire il fatto”. Secondo la Corte, “tale disposizione configura una responsabilità diretta, per fatto proprio, di colui che è tenuto alla sorveglianza del minore”.