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L’abuso di potere nel rapporto di agenzia

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, 2.5.2000, n. 5467, ha affermato che “l’agente può far valere la giusta causa di recesso dal rapporto quando la società preponente abbia esercitato il potere di riduzione dell’ambito territoriale a lei contrattualmente concesso in maniera contraria alla buona fede ed alla correttezza”. Nel caso concreto, la mandante aveva ridotto la zona, inizialmente estesa a tutto il territorio nazionale, al solo Comune di Milano, svuotando, di fatto, il contenuto stesso del contratto.

La Corte ribadisce che “il contratto di agenzia dà luogo a un rapporto di durata e che le parti possono prevedere la possibilità di modificare le clausole contrattuali allo scopo di meglio adeguare il rapporto in relazione alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo. E’ necessario, tuttavia, che il potere unilaterale di modifica così concesso abbia dei limiti in modo da non escludere la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti; ed è anche necessario che il potere così delimitato sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e di buona fede”. La valutazione sull’osservanza o meno di questi principi, da parte del preponente, spetta, com’è ovvio, al giudice di merito.