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Diffamazione a mezzo stampa e parzialità dell’informazione giornalistica

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 25.5.2000, n. 6877, ha affermato che “la divulgazione di una notizia lesiva della reputazione” è lecita quando: “1) i fatti esposti sono veri; 2) quando vi è un interesse pubblico alla conoscenza del fatto; 3) quando vi sia correttezza formale della esposizione che non travalichi lo scopo informativo”. Nel caso concreto, pur essendo vero il fatto riportato, il giornalista estensore dell’articolo è stato ritenuto responsabile del danno da lesione della reputazione di una nota azienda produttrice di generi alimentari, perché erano state omesse alcune informazioni relative a circostanze che avrebbero potuto essere favorevoli al produttore. In questo caso, quindi, la Corte non ha ritenuto operante il “diritto di cronaca”, in favore dell’articolista, per incompiutezza dell’informazione.

Secondo la Corte, in casi come questo, la pubblicazione dell’articolo non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, se non viene compiuto “un adeguato controllo circa la plausibilità delle notizie, controllo che deve essere maggiormente incisivo allorché vi sia maggiore coinvolgimento di chi riporta la notizia”, mentre la risonanza della vicenda “di certo non poteva giustificare la pubblicazione di un articolo a carattere eminentemente accusatorio”.