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E’ risarcibile il danno subito dal nascituro già concepito al momento dell’evento dannoso

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. IV penale, 13.11.2000, n. 11625, ha affermato che è ammissibile il “risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte del padre del nascituro che, fin dal momento della nascita, è stato privato dell’assistenza materiale ed economica che il padre era tenuto a fornirgli. Parimenti indubitabile è il diritto del minore al risarcimento del danno non patrimoniale”.

Il padre di un nascituro già concepito rimane vittima di un incidente stradale. La Corte premette che “i danni di cui si discute – secondo la pretesa fatta valere in giudizio – non costituiscono danni del nascituro ma danni di una persona effettivamente nata che, da un fatto illecito compiuto anteriormente alla sua nascita (ma dopo il suo concepimento), ha subito danni le cui conseguenze si manifestano successivamente alla sua nascita”. Fatta questa premessa per inquadrare il caso, la Corte ha affermato il diritto del minore, nascituro concepito, al momento dell’incidente, ad ottenere il risarcimento sia dei danni patrimoniali, per il venir meno dell’assistenza materiale ed economica da parte del padre; sia dei danni non patrimoniali, con esclusione di presunte sofferenze intrauterine, “non esistendo attualmente una valida dimostrazione scientifica che il feto possa subire tali effetti provocati dal grave turbamento subito dalla gestante”. In tal caso, il momento iniziale del danno morale deve essere individuato con il momento in cui il minore inizierà ad avere coscienza della mancanza della figura paterna, subendone le relative conseguenze. E’ risarcibile anche il danno biologico subito dal minore, “ove venga dimostrata una stabile compromissione della salute psicofisica del minore”.