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Abolita l’imposta sulle successioni.

L’art. 47 del disegno di legge, approvato il 28 giugno u.s. dal Governo, prevede che “l’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti a imposta di registro in misura proporzionale, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di 350 milioni di lire […]”.

Il disegno di legge prevede l’abolizione integrale del tributo che grava sui beni trasferiti per causa di morte; mentre, per quanto riguarda i trasferimenti di beni per donazione o altra liberalità tra vivi, dispone che tali beni siano assoggettati all’imposta proporzionale di registro sul valore della quota che eccede l’importo di 350 milioni di lire. Alla quota eccedente, vengono applicate le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. Il regime che interessa le donazioni, comunque, trova applicazione nei casi in cui il beneficiario non sia un coniuge o un parente in linea retta, ovvero un parente fino al quarto grado. In via transitoria rimane in vigore, inoltre, anche per le successioni, l’obbligo di dichiarazione, che nel caso di proprietà o altri diritti reali su immobili, rappresenta lo strumento per garantire la continuità nelle annotazioni dei passaggi di proprietà. La riforma produrrà i suoi effetti per le successioni a causa di morte che si apriranno in data successiva all’entrata in vigore della legge, nonché per le donazioni effettuate dopo la stessa data.