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Approvato il disegno di legge recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

Il 7 marzo u.s. il Parlamento ha approvato il disegno di legge che garantisce una maggiore protezione per donne e bambini vittime di maltrattamenti da parte di una delle persone appartenenti al nucleo familiare. La legge prevede, infatti, che la persona che abbia assunto un comportamento violento, integrante gli estremi del reato, nei confronti del convivente, possa essere allontanato dall’abitazione comune e che possa essergli impedito di avvicinare i luoghi di abituale frequentazione della vittima. Nel caso in cui quest’ultima corra il rischio di rimanere priva dei mezzi di sostentamento, stante l’allontanamento del convivente violento, il giudice può altresì ordinargli di versare periodicamente un assegno a favore delle persone conviventi. Se necessario, l’assegno potrà essere versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

L’art. 1 del disegno di legge sopraccitato introduce, all’art. 282 bis del c.p.p., una nuova misura coercitiva per impedire, al convivente che abbia assunto un comportamento integrante gli estremi del reato, di perseverare nella condotta violenta nelle more delle indagini preliminari e del processo. L’allontanamento dalla casa familiare, infatti, il divieto di frequentare i luoghi abituali per la vittima, e l’obbligo di corrispondere un assegno nei casi di difficoltà di sostentamento per quest’ultima, segnano un inevitabile passo avanti nella protezione delle persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare, che abbiano subito violenza da parte dell’ex convivente. Si sottolinea, inoltre, che l’ordine di pagamento dell’assegno assume comunque il valore di titolo esecutivo: in caso di inottemperanza, quest’ultimo varrà ai fini dell’esecuzione forzata sul patrimonio dell’obbligato. La legge prevede, inoltre, all’art. 2, una serie di misure di protezione, i c.d. “ordini di protezione” impartiti dal giudice, valide nel caso in cui ci sia pericolo di un pregiudizio grave per l’integrità fisica e morale del convivente, e la condotta non integri gli estremi del reato perseguibile d’ufficio. Tali ordini di protezione consistono negli stessi provvedimenti adottati dal giudice in presenza di reato, oltre all’intervento dei servizi sociali presenti sul territorio e delle associazioni istituite a sostegno delle donne e dei minori vittime dei maltrattamenti. Si noti, comunque, che questi provvedimenti possono essere adottati ove non sia già pendente un procedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio (art. 8).