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La nuova disciplina delle vendite sottocosto.

Il 23 febbraio 2001 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento relativo alle vendite sottocosto, ovvero le vendite che consistono nell’offerta al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello pagato dal venditore al momento dell’acquisto, diminuito degli eventuali sconti. Il regolamento contiene disposizioni molto restrittive nei confronti di questa pratica commerciale, che attira l’attenzione dei consumatori più parsimoniosi, al fine di tutelare proprio quest’ultimi e la libera concorrenza. Eccezioni al divieto di vendite sotto costo sono espressamente previste dall’art. 2 del regolamento e relative ai prodotti alimentari deperibili, prossimi alla scadenza, oppure tipici delle festività tradizionali, a quelli tecnologicamente superati o difettati. Nel caso dei prodotti alimentari o meno devono comunque essere rispettate la salute e la sicurezza dei consumatori.

L’art. 1 prevede un divieto generale per gli esercenti che, singoli o associati, detengano “una quota superiore al 50%, della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza”; lasciando implicitamente intendere che il divieto non opera per gli esercizi che non raggiungono tale soglia di copertura. Il regolamento prevede inoltre obblighi di informazione e di pubblicità a vantaggio dei consumatori e sanzioni amministrative per gli esercenti che non rispettano tali previsioni. L’esercente, quindi, che non ricopra una posizione dominante nell’ambito della provincia ove svolge la propria attività, e che intenda effettuare una vendita sottocosto, dovrà darne comunicazione al Comune. Così dispone l’art. 1, comma 4 : “La vendita sottocosto […] deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno: ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50”. Altrettanto stringenti sono, poi, gli obblighi di informazione nei confronti del consumatore, che si intende tutelare. Si pensi alla comunicazione relativa alla indicazione chiara e inequivocabile dei prodotti in vendita sottocosto, del quantitativo disponibile per ogni tipo di prodotto, nonché del periodo di vendita. L’adeguamento a tali disposizioni tutela gli interessi legittimi degli esercizi concorrenti, quindi, garantisce il rispetto della libera concorrenza.