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Nelle controversie tra consumatore e professionista, prevale il c.d. “foro del consumatore”

La Cassazione, con la sentenza n. 14669 del 01.10.2003, ha stabilito che, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale esclusiva spetti al giudice del luogo ove il consumatore abbia la sua sede o abbia eletto domicilio. E’, altrimenti, vessatoria la clausola che ponga, come foro competente, una diversa località.

L’articolo 1469-bis, introdotto dall’articolo 25 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, al comma 3 individua, per i contratti tra consumatori e professionisti, le clausole considerate vessatorie, perché determinano, a carico del consumatore, uno squilibrio tra diritti ed obblighi. In particolare, l’ultimo tipo del suddetto elenco, concerne i casi ove si sia eletto, come foro competente, una sede diversa da quella di residenza o di domicilio dichiarato dal consumatore. La Cassazione è intervenuta per affermare non solo che l’articolo in questione ha natura processuale, ma anche che il medesimo articolo, oltre ad agire sul piano delle disposizioni contrattuali, ha introdotto, in modo esclusivo, un criterio di competenza, alla stregua ed in sostituzione di quelli già previsti dal codice di procedura civile. A questa pronuncia, segue, per conseguenza, che sarà l’imprenditore a doversi sobbarcare i maggiori costi, dovuti alla necessità di difendersi fuori sede.