News


La Cassazione amplia il raggio d’azione della Legge n. 89 del 24.03.2001 (Legge Pinto) sulla previsione di un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

La Suprema Corte di Cassazione, sezione prima, con la sentenza n. 3410 del 07.03.2003, ha ritenuto che il diritto al riconoscimento dell’equa riparazione, a seguito di danni patrimoniali o non patrimoniali subiti a causa del mancato rispetto del termine ragionevole del processo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non debba essere interpretato, nel senso restrittivo del riconoscimento solo a favore della parte risultata vittoriosa nel processo e quindi con l’esclusione della parte soccombente.

La prima sezione della Corte di Cassazione, nella citata recente pronuncia, contribuisce a delineare in maniera sempre più compiuta il panorama giurisprudenziale in riferimento alla Legge Pinto, la n.89 del 2001, relativa alla previsione di un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo civile, amministrativo o penale, garantendone una più amplia applicazione. Secondo la Cassazione nessun argomento appare idoneo a sostenere un’interpretazione restrittiva della Legge Pinto, in quanto non è prevista alcuna riserva a favore dei soli vincitori del diritto all’equa riparazione. Lo stesso tenore letterale della Legge n. 89 del 2001, all’articolo 2, garantisce il diritto all’equa riparazione a chiunque, a fronte del mancato rispetto del termine ragionevole abbia subito danni patrimoniali o non patrimoniali, senza alcuna distinzione. A nulla rileva l’esser, nel giudizio che si è protratto oltre un termine ragionevole, parte vittoriosa o soccombente, risultando la legittimazione ancorata esclusivamente al danno subito a causa del ritardo. Una interpretazione restrittiva del diritto all’equa riparazione contrasterebbe inoltre con la stessa giurisprudenza comunitaria, in linea con il riconoscere a tutte le parti in giudizio, senza distinzione alcune, il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo. Ostativo al riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione l’articolo 2, comma 2, della Legge n. 89/2001, che consente al giudice, nell’accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, di considerare la complessità del caso e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti, nel quale rileva l’eventuale abuso di tutela giudiziaria, sia in ordine a liti temerariamente iniziate sia in relazione a ipotesi di resistenza temeraria a liti iniziate dal altri.