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La nuova Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea in data 28 gennaio 2003 hanno adottato la Direttiva n. 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico all’informazione ambientale che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE recapita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 39/1997. La recente Direttiva, che dovrà esser recepita dall’ordinamento italiano entro il 2005, amplia notevolmente l’ambito applicativo del diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale.

La Direttiva n. 2003/4/CE estende notevolmente, rispetto alla disciplina in vigore, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, la definizione di “informazione ambientale”, arrivando a ricomprendervi, nell’articolo 2, “lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, acqua atmosfera, suolo, territorio, paesaggio, siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica); i fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente; le misure quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali nonché le misure o attività intese a proteggere gli elementi dell’ambiente; lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente”. Parallelamente L’unione Europea procede nel rafforzamento del diritto di accesso all’informazione ambientale ampliando anche la cerchia dei soggetti titolari del diritto di accesso. Nell’articolo 3, comma 1, infatti, prevede che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l’accesso all’informazione ambientale “ a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse”. Per quanto riguarda l’oggetto del diritto di accesso, sempre la Direttiva in questione, nell’articolo 7, precisa, a differenza del passato, il contenuto minimo di informazione che dovrà esser messa a disposizione: “l’informazione che deve esser resa disponibile comprende almeno: testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali regionali locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente; le politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; le relazioni sullo stato dell’ambiente; dati ricavati dal monitoraggio ambientale; le autorizzazioni con impatto significativo sull’ambiente; gli studi sull’impatto ambientale”. Una recentissima pronuncia del Tar Lazio, sez. III, la sentenza n. 126 del 15 gennaio 2003, sembra aver anticipato, quanto all’estensione dei soggetti titolari del diritto all’accesso alle informazioni ambientali, le novità della Direttiva comunitaria nella direzione di garantire in materia ambientale il massimo grado di trasparenza dell’azione amministrativa, affermando che il diritto d’accesso alle informazioni ambientali detenute dalle pubbliche amministrazioni “spetta a chiunque ne faccia richiesta e senza dovere necessariamente provare il proprio interesse”.