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Nullità della delibera condominiale relativa all’installazione di una radio-base per la telecomunicazione mobile.

Con sentenza n. 12663 del 23 ottobre 2002, il Tribunale di Milano, Sez. III civile, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare di un condominio, relativa alla installazione di una radio-base per la telecomunicazione mobile. Con la predetta delibera, i condomini avevano conferito all’amministratore la delega per la stipulazione di un contratto di locazione del lastrico solare del condominio con una società di telefonia mobile. Il Tribunale ha ritenuto che gli interventi di installazione dell’antenna comportassero una innovazione pregiudizievole per la destinazione e l’uso della cosa comune: ha, quindi, dichiarato la nullità della relativa delibera assembleare, perché in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 1120, comma 2, del codice civile.

Con la decisione in commento, il Tribunale di Milano ha statuito che la posa di una stazione radio-base per la telecomunicazione mobile, sul lastrico solare di un edificio condominiale, costituisce un’opera nuova che altera, in modo pregiudizievole, la cosa comune. Ne deriva che la relativa delibera assembleare è nulla perché in contrasto con il disposto dell’art. 1120, comma 2, c.c., secondo il quale: “sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”. Secondo il Tribunale di Milano, l’installazione di un impianto di dimensioni rilevanti avrebbe comportato “[…] un’indubbia disarmonia e di conseguenza un’alterazione al decoro architettonico, che nella specie assumeva maggior rilievo, avendo l’edificio particolare pregio in quanto progettato da un noto architetto […]”. Il Giudice ha inoltre aggiunto che la nullità della delibera assembleare sarebbe comunque derivata dal contrasto con il diritto dei condomini alla tutela della salute (art. 32 Cost.), costituzionalmente garantito: i partecipanti al condominio, infatti, non sarebbero stati informati circa i rischi sulla salute derivanti dalla installazione dei ripetitori.