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Condominio: la Suprema Corte si pronuncia sulle spese relative al funzionamento dell’impianto centralizzato di riscaldamento.

Con sentenza n. 12596 del 28.8.2002, la Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo gravante su ogni condomino di partecipare alle spese per il riscaldamento centralizzato, anche nel caso in cui il relativo impianto non funzioni regolarmente. Tale obbligo deriva dalla disposizione contenuta nell’art. 1123, comma 1, del codice civile, secondo il quale “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Tuttavia, in caso di mancato o insufficiente funzionamento dell’impianto, il condomino può adire l’Autorità giudiziaria per ottenere l’accertamento del danno subito e la sua liquidazione; pari, quest’ultima, alle somme pagate al condominio per la gestione del servizio, nonché alle spese affrontate per supplire, con mezzi propri, al carente funzionamento dell’impianto.

La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, ha affermato che l’obbligazione, gravante su ogni condomino, di corrispondere gli oneri condominiali, scaturisce da un rapporto di partecipazione necessaria alla proprietà e alla manutenzione delle parti comuni degli edifici in condominio, ai sensi dell’art. 1123 del codice civile. Tale obbligazione, comunque, non esclude che il condomino danneggiato, possa far valere, avanti all’Autorità giudiziaria, il proprio diritto a conseguire un’adeguata erogazione di calore ed ottenere il relativo risarcimento del danno. Quest’ultimo sarà pari all’ammontare dei contributi corrisposti per la gestione del servizio di riscaldamento, nonché alle spese sostenute per supplire al cattivo funzionamento dell’impianto centralizzato.