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La Corte Costituzionale interpreta l’art. 148 c.c., in materia di tutela dei minori.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 236/2002, è intervenuta in materia di tutela dei minori, per stabilire l’interpretazione corretta dell’art. 148 c.c. La Corte ha affermato che il decreto, con il quale il giudice ordina al soggetto inadempiente, obbligato al mantenimento del minore, di versare una quota dei suoi redditi a chi sopporta le spese per il mantenimento del minore stesso, può costituire titolo esecutivo per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale, in favore di quest’ultimo. Nella decisione si legge, altresì, che tale ipoteca non può essere iscritta nei confronti di un terzo, ad esempio il datore di lavoro, che sia debitore dell’obbligato. Al terzo può essere ingiunto di versare una quota dei redditi dell’obbligato al mantenimento, per la sua destinazione al minore interessato.

L’art. 148 c.c. stabilisce che i coniugi devono adempiere l’obbligazione di mantenere, istruire ed educare la prole, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità lavorative. Qualora i genitori non dispongano di mezzi sufficienti per adempiere tale obbligazione, nasce, in capo agli altri ascendenti legittimi o naturali, l’obbligo di fornire ai genitori stessi i mezzi necessari. La Corte ha statuito che i commi 2 e seguenti dell’art. 148 c.c. “[…] apprestano un efficace rimedio all’ipotesi di inadempimento, consentendo che attraverso l’agile strumento del decreto, adottato con l’audizione dell’inadempiente e sulla base di informazioni, si ottenga il risultato del versamento diretto di una quota dei redditi dell’obbligato al coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole […]”. Secondo la Corte, comunque, l’inadempimento del “terzo” all’ordine del giudice di distogliere somme che deve all’obbligato, al fine di destinarle al minore, non costituisce presupposto per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nei suoi confronti. Infatti, “[…] l’estraneità del terzo, destinatario unicamente dell’ordine di distrazione delle somme, […] e la totale estraneità di esso al medesimo procedimento, […] comporta la logica conseguenza che il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo […]”.