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L’Agenzia delle Dogane interviene su alcune novità introdotte dal regolamento n. 444/2002, che ha riformato il regolamento Cee n. 2454/1993.

Il recente regolamento Cee n. 444/2002 ha apportato delle modifiche al regolamento Cee n. 2454/1993, in attuazione del codice doganale comunitario. L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la circolare n. 33/D del 22 aprile u.s. chiarendo alcuni aspetti delle suddette modifiche. In particolare, viene segnalata l’integrazione apportata all’art. 145 del regolamento n. 2454/93, al fine di permettere, in sede di revisione dell’accertamento doganale, la riduzione della base imponibile in caso di acquisto all’estero di merci difettose. L’importatore, quindi, subirà un’imposizione adeguata al prezzo effettivamente pagato al fornitore estero, in seguito all’accertamento dei vizi della merce e del relativo obbligo di garanzia gravante sul fornitore stesso. L’Agenzia delle Dogane ha rilevato come la nuova determinazione della base imponibile possa avvenire esclusivamente nel caso in cui vengano importate merci difettose per le quali il fornitore estero abbia un obbligo di garanzia nei confronti dell’importatore.

La riduzione della base imponibile, ai fini doganali, delle merci importate e affette da vizi è un principio introdotto, in ambito comunitario, con il regolamento Cee n. 2913/1992, recante il codice doganale comunitario. L’art. 29 del regolamento citato, infatti, dispone che il valore costituente la base imponibile corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci oggetto dell’operazione di importazione. L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 33/D del 22 aprile u.s., rileva come la riduzione della base imponibile, in attuazione del principio citato, possa intervenire soltanto le merci che al momento dell’importazione risultino difettose e per le quali il fornitore estero abbia un obbligo di garanzia nei confronti dell’importatore.