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Novità sulla garanzia dei prodotti e sui diritti riconosciuti al consumatore di beni di consumo

L’8 marzo 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 2.2.2002, n. 24, che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria 1999/44/CE in materia di contratto di vendita e di garanzie di consumo. Il d.lgs. citato introduce, dopo l’art. 1519 del codice civile, gli articoli 1519 bis-1519 nonies. Per espressa disposizione di legge, sono disciplinati “[…] taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre […]” (art. 1519 bis, co. 1, c.c.). Gli articoli citati introducono nell’ordinamento alcuni diritti che il consumatore può esercitare nei confronti del venditore di beni di consumo. Si ricorda, in particolare, il diritto del consumatore di ottenere il ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione, ovvero, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le nuove disposizioni non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2002.

L’art. 1519 bis del codice civile, introdotto nell’ordinamento dal d.lgs. n. 24/2002, contiene alcune definizione di concetti utilizzati al suo interno. Rileva, in particolare, la definizione di “consumatore”, in considerazione del fatto che prima d’ora il nostro ordinamento non prevedeva una definizione di questa figura giuridica. L’articolo citato, quindi, individua il consumatore in “qualsiasi perdona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Affinché le disposizioni contenute negli articoli 1519 bis-1519 nonies del codice civile possano trovare applicazione, è necessario che l’oggetto dei contratti di vendita, o dei contratti ad essi equiparati, siano “beni di consumo”. Questi ultimi sono definiti come “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare […]”, tranne alcuni beni quali l’acqua e il gas, l’energia elettrica e i beni oggetto di vendita forzata. L’art. 1519 quater c.c. prevede la responsabilità, in capo al venditore, nei casi in cui consegni al consumatore un bene di consumo che presenti “[…] qualsiasi difetto di conformità […]”. E’ riconosciuto, quindi, in capo al consumatore il corrispondente diritto al ripristino della conformità. L’art. 1519 sexies c.c. prevede, altresì, un limite alla responsabilità del venditore : egli è responsabile, infatti, “[…] quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene […]”. A sua volta, il consumatore decade dai suoi diritti “[…] se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto […]”.