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Le prime modifiche alla disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari.

E’ entrata in vigore il primo marzo u.s. la disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari, ma già si registrano delle modifiche di carattere sostanziale. Il 7 marzo scorso, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con il quale sono stati eliminati gli effetti pregiudizievoli del mancato versamento del contributo unificato, che si sostanziavano nella irricevibilità della domanda e nella improcedibilità del ricorso. Inoltre, è stato stabilito il quantum del versamento in misura ridotta per alcuni procedimenti, come, ad esempio, quello in materia di locazioni e di impugnazione di delibere condominiali; sono stati, altresì, ampliati i casi di esenzione dal contributo stesso.

La novità di maggior rilievo, introdotta dal Decreto Legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, riguarda l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli, da punto di vista processuale, causati dall’omesso versamento del contributo unificato. Alla irricevibilità della domanda e alla improcedibilità del ricorso, infatti, si sostituisce l’invito, notificato a cura del funzionario addetto all’Ufficio Giudiziario, al pagamento dell’importo dovuto entro il termine di un mese dalla notifica, pena avviamento della procedura coattiva di riscossione. L’art. 1, comma 4, del D.L., infatti, prevede che: “ in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario, entro dieci giorni, notifica alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà a iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva […]”.