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I condomini possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di prendere visione, ed eventualmente di estrarre copia, dei documenti relativi alla gestione condominiale.

Con sentenza n. 15159 del 29.11.2001, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il diritto del singolo condomino di prendere visione e di estrarre copia dei documenti contabili, richiedendone la consegna all’amministratore. Tale diritto può essere esercitato non soli in occasione dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea condominiale, bensì in qualsiasi momento se ne presenti l’esigenza e senza l’obbligo di specificarne i motivi. La Cassazione ha introdotto, comunque un correttivo a questo diritto di accesso alla documentazione della gestione condominiale, affermando che l’esercizio di tale diritto non deve essere di ostacolo all’attività dell’amministratore condominiale e che il costo di accesso alla documentazione stessa deve essere sostenuto dai condomini istanti.

Nel caso di specie, un condomino si era rivolto al Giudice per ottenere la condanna dell’amministratore condominiale alla consegna delle copie fotostatiche di alcune fatture relative a spese sostenute dall’amministratore nel corso della gestione. L’amministratore, costituendosi, aveva fondato la propria linea difensiva sul presupposto che, essendo le fatture relative a bilanci pregressi, regolarmente approvati dall’assemblea condominiale, il condomino fosse decaduto dal diritto di prenderne visione. Il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta dall’attore e la Corte d’Appello ne confermava la decisione. La Corte di Cassazione, con una sentenza che si colloca al di fuori del prevalente orientamento della giurisprudenza sul punto, riforma le pronunce di primo e di secondo grado. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, il rapporto intercorrente tra i singoli condomini e l’amministratore sia analogo al rapporto di mandato con rappresentanza. Ne consegue che i condomini sono titolari dei poteri di vigilanza e di controllo sulla gestione del mandatario, previsti dal contratto di mandato. Non vi è, quindi, motivo per impedire ai condomini di esercitare la vigilanza ed il controllo sull’attività di gestione svolta dall’amministratore.