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L’appello promosso dagli Uffici Finanziari avverso la sentenza di primo grado necessita dell’autorizzazione dell’organo gerarchicamente sovraordinato.

Con sentenza n. 11321 del 29.8.2001, la Corte di Cassazione civile, sezione V, ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale, nei confronti degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, costituisca un presupposto processuale, pena l’inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La pronuncia si riferisce ad una questione molto dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità, che, in alcune pronunce, ha negato valore vincolante alla disposizione contenuta nell’art. 52, comma 2, del d. lgs. 546/1992 e relativa, appunto, alla necessaria acquisizione, da parte degli Uffici Finanziari, dell’autorizzazione alla promozione dell’appello. Quest’ultimo filone giurisprudenziale ritiene, contrariamente alla sentenza in commento, che l’obbligo dell’autorizzazione in parola abbia fonte nei rapporti gerarchici interni tra organi e che non abbia rilevanza, pertanto, oltre i limiti della subordinazione gerarchica.

Nel caso di specie, l’Ufficio IVA di Arezzo aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, in assenza della autorizzazione della Direzione Regionale delle entrate competente, prescritta dall’art. 52, comma 2, d. lgs. n. 546/1992. Il contribuente, quindi, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che aveva accolto le domande dell’Amministrazione Finanziaria. Il ricorrente, in particolare, afferma che “[…] la mancanza dell’autorizzazione è causa di inammissibilità dell’appello, rilevabile di ufficio, in quanto attiene ai presupposti processuali […]”. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso statuendo che “[…] la norma che prevede l’autorizzazione trascende i limiti dei rapporti di subordinazione gerarchica, per espandersi come norma di garanzia erga omnes, che consente al contribuente di riconoscere che dietro il singolo Ufficio c’è una scelta processuale dell’Amministrazione Finanziaria, la quale se ne assume la responsabilità e garantisce che tale scelta sia ispirata ai criteri di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione stessa (art. 97, commi 1 e 2 Cost.) […]”.