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L’amministratore di condominio può disporre di decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per recuperare i crediti nei confronti del condomino in mora

Con sentenza 18.5.2001, n. 6853, la Corte di Cassazione civile, Sez. II, ha statuito che i rapporti intercorrenti tra la disciplina, contenuta nell’art. 63 disp. att. del codice civile, relativa all’ingiunzione diretta alla riscossione dei crediti condominiali, e la disciplina prevista dall’art. 633 e seguenti c.p.c., per il decreto ingiuntivo in generale, non hanno natura alternativa, bensì complementare e di integrazione reciproca. Ne consegue che nel caso in cui non si possa ricorrere alla procedura prevista dall’art. 63 disp. att. del codice civile, per mancanza del riparto delle spese approvato dall’assemblea condominiale, l’amministratore potrà ricorrere alla procedura ordinaria ex art. 633 c.p.c., fornendo la prova scritta del credito vantato dal condominio, nei confronti del condomino moroso.

L’art. 63, comma 1, disp. att. del codice civile, prevede che “ per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. Le delibere dell’assemblea condominiale, infatti, se non vengono impugnate entro il termine previsto dall’art. 1137, comma 1, c.c., divengono obbligatorie per tutti i condomini, compresi quelli assenti o dissenzienti. Lo stato di ripartizione delle spese, quindi, così come approvato dall’assemblea, costituisce il presupposto necessario della prova scritta del credito nei confronti del condomino moroso, e consente all’amministratore, in rappresentanza del condominio, di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante l’eventuale opposizione. Il problema potrebbe porsi nel caso in cui l’amministratore non sia in grado di fornire la prova del credito, costituita dallo stato di ripartizione della spesa, approvato dall’assemblea. A questo punto soccorre in aiuto la pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale mancanza non impedisce di ricorrere al procedimento di ingiunzione, potendo il condominio fornire la specifica prova scritta dell’esistenza del credito vantato nei confronti del condomino moroso, attraverso i verbali di assemblea. In questo caso, il decreto ingiuntivo ottenuto non sarà immediatamente esecutivo, ma non è da escludere l’ipotesi che lo stesso decreto divenga provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione, nel caso in cui l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.