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Omissione del versamento dell’assegno di mantenimento

Con la sentenza n. 23.866/2013, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quale sia il trattamento sanzionatorio applicabile per il reato di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento, in caso di divorzio, stante il contrasto giurisprudenziale in materia.

Con la sentenza n. 23.866/2013, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quale sia il trattamento sanzionatorio applicabile per il reato di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento, in caso di divorzio, stante il contrasto giurisprudenziale in materia.
Due sono le norme che vengono in rilevo:
l’art. 12 sexies L. 898/1970;
l’art. 570 c.p.
Ora, la disputa giuresprudenziale, era sorta per il fatto che l’art. 12 sexies richiama genericamente l’art. 570 c.p. per dettare il regime sanzionatorio all’omissione di cui trattasi.
Tuttavia, l’art. 570 c.p. si articola in due commi:
il primo: prevede l’applicazione della pena detentiva e di quella pecuniaria, in forma alternativa;
il secondo: prevede la pena della reclusione e delle multa in forma congiunta.
Secondo le SS.UU. il rinvio quoad poenam all’art. 12 sexies deve riferirsi al primo comma dell’art. 570 c.p. poiché solo in esso può ravvisarsi lo specifico disvalore della condotta che intende reprimere.