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Non è obbligatorio seguire la pattuglia sprovvista di etilometro presso il Comando.

Non seguire la pattuglia sprovvista dell’etilometro presso il Comando della Polizia Stradale non costituisce condotta sanzionabile con la contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7 Codice della Strada.

Non seguire la pattuglia sprovvista dell’etilometro presso il Comando della Polizia Stradale non costituisce condotta sanzionabile con la contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7 Codice della Strada.

Così hanno statuito i Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21192/2012, richiamando il principio di legalità che opera nel nostro ordinamento. Richiamando, infatti, le disposizioni del comma 3, dell’art. 186, relativo alle attività di accertamento, la Corte evidenzia come lo stesso non preveda anche la possibilità di un accompagnamento coattivo del conducente. In assenza, pertanto, di una simile previsione non si può ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti.