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Problemi filosofico-giuridici della rianimazione dei feti prematuri, nati a seguito di interruzione volontaria di gravidanza

Preliminare alla comprensione della complessità della tematica de quo, è la breve analisi dell’attuale contesto socio-culturale. L’età in cui ci troviamo a vivere viene comunemente identificata con l’espressione “post-modernità” che, in ambito filosofico, mira ad indicare, più che la posteriorità storica alla modernità, l’affermarsi di un differente paradigma antropologico e del suo annesso assetto valoriale.

Preliminare alla comprensione della complessità della tematica de quo, è la breve analisi dell’attuale contesto socio-culturale. L’età in cui ci troviamo a vivere viene comunemente identificata con l’espressione “post-modernità” che, in ambito filosofico, mira ad indicare, più che la posteriorità storica alla modernità, l’affermarsi di un differente paradigma antropologico e del suo annesso assetto valoriale.
Il pensiero post-moderno è caratterizzato, infatti, dal ritenere, in primo luogo, impossibile elaborare principi e valori immutabili ed eterni, o anche semplicemente costanti; in secondo luogo, si distingue per la sua pretesa di affermare l’idea di un uomo “materializzato”, mero aggregato di proprietà, indifferente ad ogni alterità, anche in senso metafisico. Concezione del vivere, questa, che ha messo in crisi le categorie filosofico-culturali tradizionalmente accolte, con inevitabili ripercussioni anche sul panorama dei rapporti tra i nuclei fondamentali della società, ovvero Famiglia, Stato e Chiesa.
In questo contesto si inserisce il dibattito bioetico attorno alle problematiche non solo mediche, ma soprattutto giuridiche, della rianimazione del feto prematuro, nato a seguito di interruzione volontaria di gravidanza.
Il dibattito attorno al “se” e al “quando” rianimare non è nuovo in medicina, anzi, affonda le proprie radici in studi condotti a livello internazionale già nei critici anni ’70 del secolo scorso. Se, però, in passato il confronto si è concentrato più sullo studio clinico delle patologie di cui i feti prematuri risultavano affetti e, quindi, sulla loro cura, oggi, il mondo medico si divide sull’interpretazione operativa da dare alla L. 194/1978. In particolar modo, i medici e gli scienziati si dividono sul significato da attribuire al concetto di “vitalità” del feto, introdotto dall’art. 7, co. 3 della L. 194/1978, soprattutto dopo che due neonatologi dell’Ospedale Careggi di Firenze hanno proceduto alla rianimazione del feto nato a seguito di aborto, contro il volere della donna.
Da una parte, così, si collocano quei medici che interpretano il concetto di “vitalità” in modo tale da non limitare preventivamente l’autonomia decisionale della donna-madre. Tali studiosi arrivano, prertanto, ad elaborare un concetto “quantitativo” di persona: essa è tale solo quando possiede determinate funzioni e, soprattutto, quando è in grado di manifestarle. Tali medici-scienziati, pertanto, subordinano il riconoscimento della vitalità del feto al raggiungimento di una determinata età gestazionale, stabilita sulla base di dati statistici di sopravvivenza dei prematuri.
Dall’altro lato vi sono, invece, quei medici che riconoscono nella “Persona” il valore etico superiore, come tale non riducibile alle sue funzioni. Conseguentemente, lo stesso concetto di “vitalità” non viene vincolato rigidamente al raggiungimento di una determinata età gestazionale. Tali studiosi ritengono, pertanto, che sia doveroso rianimare sempre, ovvero ogni qual volta l’intervento rianimatorio non si riduca in un accanimento terapeutico.
Di fronte all’irrompente novità di un tema così scottante, si deve rilevare la difficoltà del nostro ordinamento ad inquadrare giuridicamente la tematica, stante l’assenza di una disciplina omogenea in materia.
Tuttavia, interpretando i dati normativi maggiormente rilevanti in materia, come la sent. Corte Cost. n. 27/1975 che ha avviato in Italia il dibattito sull’”aborto”; la L. 194/1978, gli artt. 2 e 32 C., l’art. 1 C.c., la disciplina del “consenso informato” e quella sula “potestà genitoriale”, si può scorgere una possibile soluzione al problema.
In particolar modo, dalla lettura costituzionalmente orientata dei dati normativi di cui sopra, si può dimostrare come il feto prematuro debba essere concepito come Persona in senso assoluto e, dunque, come titolare, sin dalla nascita, del diritto ad essere curato-rianimato sempre, cioè ogni qual volta il trattamento sanitario non si riduca in un mero accanimento terapeutico, e, quindi, si debba rianimare a prescindere dall’età gestazionale del feto. Conseguentemente, si può sostenere come il diritto all’autodeterminazione della donna non possa spingersi sino a negare il diritto alla salute del nato, imponendo la non rianimazione, in particolar modo nei casi di c.d. “aborto procurato”, cioè eseguito per ragioni non specificamente terapeutiche, ovvero non preordinate alla salvaguardia della salute della donna.

Dott.ssa Eleonora Mazzon