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Più poteri d’indagine all’Agenzia delle Dogane.

Con la L. 44/2012, c.d decreto “Semplificazioni fiscali”, il legislatore ha ampliato la gamma degli strumenti d’indagine di cui l’Agenzia delle Dogane può usufruire in sede di accertamento, anche a posteriori, effettuato sia in ufficio che in azienda.

Con  la L. 44/2012, c.d decreto “Semplificazioni fiscali”, il legislatore ha ampliato la gamma degli strumenti d’indagine di cui l’Agenzia delle Dogane può usufruire in sede di accertamento, anche a posteriori, effettuato sia in ufficio che in azienda.

La novità incide, in particolar modo, sul disposto dell’art. 11, D.Lgs 374/1990 rubricato “Revisione dell’accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici”, il quale, al comma 4, compie un rinvio esplicito all’art. 52 del D.P.R. 633/1972, in materia di Istituzione e disciplina dell’IVA. L’art. 52, D.P.R. 633/1972 prevede come l’Amministrazione possa procedere ad ispezioni documentali, verifiche e ricerche ed ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento. Oggi, a seguito della nuova previsione normativa di cui sopra, si riconosce all’Amministrazione la facoltà di chiedere ad istituti di credito, a Poste Italiane spa, a tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, nonché a società ed enti di assicurazione, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza, la destinazione, la consistenza dei flussi finanziari collegati collegabili a flussi di merci oggetto di dichiarazioni doganali, nonché l’identità dei soggetti coinvolti.