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La nuova legge sul turismo intensifica le garanzie poste a tutela dell’acquirente di una multiproprietà.

La legge di riforma del turismo, la n. 135 del 29.3.2001, ha introdotto nuove garanzie a tutela del turista-consumatore. In particolare, la normativa ha rafforzato gli strumenti già previsti per garantire l’acquirente in un contratto di multiproprietà, sia essa azionaria, immobiliare o cooperativa. L’art. 4 della legge citata, infatti, prevede un obbligo generalizzato di prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto, a carico del venditore non avente la forma giuridica di società di capitali, ovvero avente tale forma giuridica, ma con capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato.

La novità principale, introdotta dalla legge di riforma del turismo, consiste nell’obbligo, gravante sul venditore avente forma giuridica di società di capitali ma senza raggiungere i parametri di “stabilità finanziaria” sopra indicati, e, a maggior ragione, sul venditore persona fisica o nella forma giuridica di società di persone, di prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Tale forma di garanzia si aggiunge a quella già prevista dal decreto legislativo 9.11.98, n. 427, ma di contenuto più ristretto. L’art. 7 del decreto citato, infatti, impone a carico del venditore l’obbligo di garanzia con fideiussione bancaria o assicurativa solo nel caso in cui il bene immobile sia in fase di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori. E’ importante ricordare che il garante è responsabile in solido con l’obbligato principale. In sostanza, in caso di inadempimento contrattuale, il turista-acquirente potrà rivolgersi direttamente alla banca o all’assicurazione garante, senza dover rivolgere prima le proprie pretese nei confronti dell’obbligato principale.